Decreto attuativo art. 5 Legge Stanca

antefatto (dalla Legge 9 gennaio 2004, n.4 detta anche Legge Stanca)

Art. 5
(Accessibilità degli strumenti didattici e formativi)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, al materiale formativo e didattico utilizzato nelle scuole di ogni ordine e grado.

2. Le convenzioni stipulate tra il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e le associazioni di editori per la fornitura di libri alle biblioteche scolastiche prevedono sempre la fornitura di copie su supporto digitale degli strumenti didattici fondamentali, accessibili agli alunni disabili e agli insegnanti di sostegno, nell’ambito delle disponibilità di bilancio.

Stamattina mi son svegliato sereno, nonostante la pioggia, il freddo, un torcicollo derivante dal fatto che appena posso lascio tutto aperto e la mattina mi sveglio inchiodato che cammino come un tacchino.
Però, mi dicevo va che bella giornata…
Faccio le mie cose, apro la posta e… BUM! Il decreto è in Gazzetta Ufficiale!

Per ora non riesco a capire bene, mi riservo di tornare sulla notizia fra poco…

14 giugno 2008
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One Response to “Decreto attuativo art. 5 Legge Stanca”

  1. Art. 15 DL 112/08, libri scolastici elettronici un bluff? | biroblu on luglio 12, 2008 12:56
    […] tempo fa è stato presentato il Decreto Legge citato nel titolo, che al Comma 5, Istruzione e ricerca, contiene alcune disposizioni di quelle […]

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